Sinistro stradale causato da animale selvatico: le precisazioni della Cassazione (Ordinanza del 7 gennaio 2025 n. 197).

Ai sensi dell’art. 2052 del c.c. “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Ci si chiede, dunque, se tale disposizione possa trovare applicazione anche nei casi in cui il danno sia provocato da un animale selvatico, come ad esempio nel caso di un impatto tra un veicolo e un cinghiale.

Per lungo tempo, la giurisprudenza ha escluso l’applicabilità dell’art. 2052 c.c. ai danni provocati dalla fauna selvatica. In tali casi, si riteneva che l’unico strumento risarcitorio fosse quello previsto dall’art. 2043 c.c., ossia la responsabilità extracontrattuale per fatto illecito, sul rilievo che l’art. 2052 c.c. fosse fondato sull’obbligo di custodia, difficilmente configurabile nel caso di animali selvatici e riscontrabile solo in relazione agli animali domestici, direttamente custoditi da un privato. Tale impostazione comportava un aggravio per il danneggiato, che era tenuto a dimostrare non solo l’esistenza del danno e il nesso causale con l’animale, ma anche un comportamento colposo imputabile alla Pubblica Amministrazione, quale soggetto astrattamente titolare della fauna selvatica (Corte Cost., sentenza n. 4/2001).

L’indirizzo giurisprudenziale più recente ha superato tale impostazione, affermando che l’art. 2052 c.c. può essere invocato anche nel caso di danni causati da animali selvatici. Questa lettura si fonda su un’interpretazione letterale e sistematica della norma, la quale non distingue tra animali domestici e selvatici, ma si riferisce genericamente agli animali di cui un soggetto abbia la proprietà o il temporaneo utilizzo. Inoltre, la norma considera anche l’ipotesi in cui l’animale sia fuggito o smarrito, elemento che presuppone l’assenza di custodia effettiva, rendendo dunque non essenziale tale requisito ai fini della responsabilità. In tale prospettiva, è la titolarità della fauna a giustificare l’imputazione della responsabilità ex art. 2052 c.c., anche in assenza di un’effettiva custodia.

La Sezione III della Cassazione, con la recente ordinanza n. 197 del 7 gennaio 2025, ribadendo l’applicabilità della disciplina contenuta all’art. 2052 c.c. nel caso di sinistro stradale causato da fauna selvatica, ha precisato che: “(…) (ii) i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 cod. civ., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema; nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti (così, sulle orme di Cass. 20/04/2020, n. 7969, cfr., ex plurimis, Cass. 29/04/2020, nn. 8384-8385; Cass. 22/06/2020, n. 12113; Cass. 06/07/2020, n. 13848; Cass. 02/10/2020, n. 20997; Cass. 09/02/2021, n. 3023; Cass. 23/05/2022, n. 16550); (iii) in tema di responsabilità per danni derivanti dall’urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell’animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull’altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura (da ultimo: Cass. ord. 10/11/2023, n. 31335; Cass. 20/04/2020, n. 7969, punto 6.1 delle ragioni della decisione);”.

Considerato dunque che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili da parte della pubblica amministrazione in quanto le specie selvatiche protette ex Lege 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e che il soggetto da evocare in giudizio è la Regione, il danneggiato per vedersi riconosciuto il proprio diritto al risarcimento del danno di fronte alla mancanza della prova liberatoria del caso fortuito da parte dell’Ente, dovrà dimostrare in ogni caso che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall’animale selvatico, provando la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l’evento dannoso subito e la condotta dell’animale, l’appartenenza di quest’ultimo ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla Legge 157/1992 o che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato ed infine di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054 c. 1 c.c.

Avv. Leonardo Gulino

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